LA CORTE D'APPELLO DI MILANO 
                           sezione lavoro 
 
composta da: 
    dott.ssa Monica Vitali, presidente relatore; 
    dott. Giovanni Picciau, consigliere; 
    dott. Giovanni Casella, consigliere, 
ha pronunciato la seguente ordinanza  nella  causa  civile  in  grado
d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3533/13 est.
Colosimo tra Ministero della salute,  in  persona  del  Ministro  pro
tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Milano,
elettivamente domiciliato  presso  i  suoi  uffici,  in  Milano,  via
Freguglia n. 1 e B. V. F., rappresentato e difeso dagli avv. Paolo M.
Angelone e prof. Franco Scarpelli, elettivamente  domiciliato  presso
il loro studio in Milano, corso Italia n. 8, appellato; 
    A scioglimento della riserva di  cui  all'udienza  del  4  maggio
2016, 
 
                               Osserva 
 
    1. Con ricorso  ex  art.  442  del  codice  di  procedura  civile
depositato in data 27 dicembre 2012 V. F. B., nato il 7 agosto  1948,
aveva convenuto il Ministero della salute, esponendo di essere  stato
sottoposto  alla  profilassi  vaccinale  antinfluenzale,   fortemente
incentivata ai pensionati della sua fascia di eta' nelle campagne  di
sensibilizzazione del Ministero della salute, in data 2 novembre 2010
mediante   somministrazione   di   vaccino   «Vaxigrip»    per    via
intramuscolare in sede deltoica; di aver avvertito improvvisamente in
data  28  novembre  2010  impotenza  funzionale  all'arto   superiore
sinistro, ricevendo, dopo una serie di esami e visite specialistiche,
la diagnosi di «Sindrome  di  Turner»,  descrivendosi  l'obiettivita'
clinica nel certificato in atti del 21/22 dicembre 2010 in termini di
«paresi della  muscolatura  spalla-braccia-avanbraccio  sinistro  con
ipertrofia. Non deficit sensitivi. EMG documenta marcata denervazione
livello dei m. deltoide e sovraspinato»; di aver avanzato in data  21
aprile 2011 domanda di riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art.
1, legge n. 210/1992, che la  Commissione  medico  ospedaliera  aveva
respinto  ritenendo  non  sussistente  il  nesso   causale   tra   la
vaccinazione e l'amiotrofia  nevralgica  della  spalla  sinistra  con
paralisi  dei  muscoli   sovraspinato,   deltoide   e   bicipite   da
denervazione del plesso brachiale riscontrata, in quanto «trattasi di
vaccinazione raccomandata  e  pertanto  non  obbligatoria»;  di  aver
proposto ricorso avverso il giudizio della C.M.O. al Ministero che in
data 9  marzo  2012  lo  respingeva  ribadendo  che  la  vaccinazione
antinfluenzale non rientra tra quelle  previste  per  il  diritto  di
indennizzo dall'art. 1 legge n. 210/1992. 
    Cio' premesso, la difesa del  B.  richiamava  la  sentenza  della
Corte costituzionale n. 107/12  che  ha  dichiarato  l'illegittimita'
dell'art. l, comma I, legge 25 febbraio 1992, n. 210 nella  parte  in
cui non prevede il diritto ad un indennizzo nei confronti  di  coloro
che abbiano subito le conseguenze previste dallo stesso art. 1, comma
I a seguito di vaccinazione contro il  morbillo,  la  parotite  e  la
rosolia, sottolineando come,  anche  nel  caso  in  esame,  si  fosse
trattato di vaccinazione non obbligatoria, ma  raccomandata,  oggetto
di insistite ed ampie campagne di informazione e  raccomandazione  da
parte delle pubbliche autorita' sanitarie nelle loro massime istanze,
invocando, percio',  il  riconoscimento  del  diritto  all'indennizzo
richiesto alla luce delle argomentazioni della  Corte  costituzionale
in tema di affidamento della collettivita' nei  confronti  di  quanto
raccomandato  dalle  autorita'  per  la   salvaguardia,   oltre   che
dell'interesse singolo, anche dell'interesse collettivo e correlativo
obbligo della collettivita' di  accollarsi  l'onere  del  pregiudizio
individuale  subito  da  coloro  che  a  tali  raccomandazioni  hanno
aderito. 
    2. Con sentenza n. 3533/13 del 10 ottobre 2013  il  Tribunale  di
Milano, in accoglimento del ricorso, accertava e  dichiarava  che  la
«Sindrome di Parsonage Turner» da cui e' affetto il B. e' causalmente
riconducibile  alla  vaccinazione   antinfluenzale   cui   e'   stato
sottoposto il 2 novembre 2010 e che e' ascrivibile alla VI  categoria
della tabella A allegata al decreto del Presidente  della  Repubblica
n.  834/1981,  accertava  e  dichiarava  il  diritto  del  ricorrente
all'indennizzo di cui all'art. 1, legge n. 210/1992, quantificato  in
relazione alla suddetta categoria e da rivalutarsi secondo  il  tasso
di  inflazione   programmata   anche   sulla   somma   corrispondente
all'indennita' integrativa speciale,  con  decorrenza  dall'1  maggio
2011. 
    Il tribunale e' pervenuto a tale  conclusione,  interpretando  in
modo costituzionalmente orientato la disposizione in esame alla  luce
della citata decisione 16 aprile  2012,  n.  107  del  giudice  delle
leggi, sul presupposto che la vaccinazione cui si e' assoggettato  il
B. rientri tra le ipotesi di  vaccinazione  raccomandata  con  chiare
finalita' preventive di tutela della collettivita': cio',  ad  avviso
del primo giudice, e' ricavabile, dalla circolare del Ministero della
salute   relativa   al   Programma   di   prevenzione   e   controllo
dell'influenza per la stagione 2010-2011 (in atti  quale  allegato  D
dell'appellato) laddove precisa che «in  accordo  con  gli  obiettivi
della pianificazione sanitaria nazionale con gli obiettivi  specifici
del programma di immunizzazione contro l'influenza, tale vaccinazione
viene offerta attivamente e gratuitamente ai soggetti che per le loro
condizioni personali corrano un maggior rischio di andare incontro  a
complicanze nel caso contraggano l'influenza», oltre che a persone di
sessantacinque anni o piu'. 
    Il tribunale, poi,  sulla  base  dell'istruttoria  espletata,  ha
accertato,  prima  di  tutto,  che  il  B.  pur  avendo  compiuto  il
sessantaduesimo anno di eta' - e non essendo quindi di  eta'  pari  o
superiore a 65 anni - era stato ritenuto dal medico di base  soggetto
a rischio di malattie polmonari e per tale  ragione  sottoposto  alla
vaccinazione raccomandata. 
    In secondo  luogo,  sulla  scorta  della  consulenza  tecnica  di
ufficio medico-legale sulla  persona  del  ricorrente,  che  sussiste
nesso eziologico  tra  la  pratica  vaccinale  e  la  comparsa  della
«Sindrome di Parsonage Turner», i cui esiti, ormai stabilizzati, sono
da ascriversi alla VI categoria della tabella A allegata  al  decreto
del Presidente della Repubblica n. 834/81 (voce 18:  nevriti  e  loro
esiti permanenti). 
    3. Avverso tale sentenza del Tribunale  di  Milano,  con  ricorso
depositato in data l5 novembre 2013 ha proposto appello il  Ministero
della salute, lamentando che: 
        il tribunale abbia ritenuto applicabile la legge n.  210/1992
al caso di specie, pur essendo  stato  allegato  dal  danneggiato  di
essere stato sottoposto ad una vaccinazione non  obbligatoria,  quale
e' pacificamente quella antinfluenzale, laddove l'art.  1,  comma  I,
legge n. 210 cit.  prevede  il  diritto  all'indennizzo  solo  per  i
soggetti danneggiati a seguito  di  vaccinazioni  obbligatorie  o  di
somministrazione di emoderivati; 
        l'operazione  interpretativa  compiuta  dal  primo   giudice,
sostanziandosi   in   una   inammissibile   estensione    dell'ambito
applicativo della  legge  n.  210  cit.,  sia  in  contrasto  con  la
giurisprudenza consolidata di legittimita' che esclude l'applicazione
della tutela di cui all'art. 1, comma I in  esame  al  di  la'  delle
ipotesi specificatamente previste, in  quanto  norma  eccezionale  e,
percio', di stretta interpretazione; 
        il  tribunale  abbia  -  erroneamente   -   esteso   l'ambito
applicativo della disposizione  in  esame  in  base  ad  una  lettura
costituzionalmente orientata, sulla scorta della sentenza della Corte
costituzionale n. 107/12, senza considerare che il  caso  del  B.  e'
diverso non solo da quello disciplinato dall'art. 1, comma I cit., ma
anche da quelli per cui e' intervenuta la sopra citata sentenza della
Corte  costituzionale  con   la   conseguenza   che   «l'integrazione
analogica» potrebbe essere attuata solo  dalla  Corte  costituzionale
attraverso una sentenza interpretativa; 
        il tribunale non abbia tenuto conto della circostanza che  la
rosolia, la parotite ed il morbillo, la cui profilassi  vaccinale  e'
stata  oggetto  dell'intervento  della  Corte  costituzionale   sopra
citato,  sono  malattie  che  conducono,  in  una   percentuale   non
irrilevante, di casi ad esiti infausti,  cui  non  conduce  il  virus
antinfluenzale di cui si controverte nel presente  giudizio,  se  non
per categorie particolari di soggetti, quali gli anziani e coloro che
sono gia' indeboliti da altre patologie, tra i quali,  comunque,  non
sarebbe rientrato il B., all'epoca della somministrazione del vaccino
solo sessantaduenne; 
        il tribunale abbia errato, aderendo  alle  conclusioni  della
consulenza tecnica di ufficio disposta in primo grado,  nel  ritenere
sussistente il nesso di causalita' tra la vaccinazione cui  e'  stato
sottoposto l'odierno  appellato  e  l'insorgere  della  «Sindrome  di
Parsonage  Turner»,  dovendosi  ritenere  che  tale  conclusione  sia
definibile in termini scientifici come mera possibilita' - alla  luce
delle stesse considerazioni  del  consulente  laddove  da'  atto  che
soltanto nel 15% dei casi dei pazienti  affetti  dalla  patologia  in
esame  e'  riscontrabile  una  recente  vaccinazione  -  e   non   di
probabilita' ne' tantomeno di certezza. 
    4. L'appellato V. F. B. ha resistito, concludendo per il  rigetto
del  gravame,  in  particolare   contestando   le   affermazioni   di
controparte in punto di  insussistenza  del  nesso  di  causalita'  e
sottolineando il vincolo solidaristico tra  coloro  che  decidono  di
collaborare volontariamente,  in  presenza  di  diffuse  e  reiterate
campagne di comunicazione a favore  della  pratica  di  vaccinazioni,
alla salvaguardia di tale interesse collettivo e la collettivita' che
deve accollarsi, piuttosto che non il  singolo  danneggiato,  l'onere
del pregiudizio individuale al verificarsi di  eventi  avversi  e  di
complicanze di tipo permanente a causa di vaccinazioni effettuate nei
limiti e secondo le forme di cui alle previste procedure. 
    5.  Cio'  premesso,  ad  avviso  di  questa  corte   le   censure
dell'appellante  non  sono  fondate  con  riferimento  alla  asserita
mancata dimostrazione del nesso di causalita' tra la somministrazione
del vaccino e l'insorgenza della malattia: prima di tutto, in sede di
elaborato  peritale il  consulente  aveva  gia'  riportato   i   dati
ricavabili dalla letteratura scientifica, ove sono descritti casi  di
insorgenza  della  «Sindrome  di  Parsonage  Turner»  a  seguito   di
vaccinazione, concludendo  per  un  giudizio  di  probabilita'  della
correlazione causale, in relazione alla cronologia  di  comparsa  dei
sintomi, al fattore di rischio  rappresentato  dalla  vaccinazione  e
all'assenza di altri fattori di rischio in grado di rappresentare una
valida alternativa causale. 
    In sede di chiarimenti, all'udienza del 4 maggio 2016  lo  stesso
consulente tecnico di ufficio ha precisato come, da un punto di vista
epidemiologico, il fatto che sulla generalita'  degli  affetti  dalla
«Sindrome di Parsonage Turner» sia stata riscontrata una  percentuale
del 15% che nei giorni immediatamente precedenti era stata sottoposta
a pratica vaccinale e' un dato rilevante  che,  se  valutato  insieme
agli altri dati anamnestici negativi, alla  circostanza  che  fossero
trascorse circa quattro settimane tra la somministrazione del vaccino
e le prime manifestazioni della patologia e al rilievo che la  paresi
della muscolatura si fosse manifestata dal lato sinistro, proprio ove
era stato iniettato il vaccino per via intramuscolare  deltoidea,  fa
concludere per una correlazione causale o - quantomeno  -  concausale
in termini probabilistici. 
    In applicazione giuridico del  principio  dell'equivalenza  delle
cause e del noto arresto giurisprudenziale di legittimita'  del  piu'
probabile che non, valuta il collegio che le censure  dell'appellante
siano pertanto infondate, mentre in ordine alla  ascrivibilita'  alla
VI categoria della tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica n. 834/81 (voce 18: nevriti e loro esiti  permanenti)  dei
postumi accertati nel  B.  alcuna  contestazione  e'  stata  avanzata
dall'appellante ne' alcuna altra contestazione e' stata espressa  dal
Ministero in ordine alla ritualita' della domanda di indennizzo. 
    6. Questo collegio e' consapevole che l'art. 1, comma I, legge n.
210/1992 riconosce il diritto ad un indennizzo da parte dello  Stato,
alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a chiunque
abbia riportato lesioni o infermita' dalle  quali  sia  derivata  una
menomazione permanente della  integrita'  psico-fisica  «a  causa  di
vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una  autorita'
sanitaria». 
    Peraltro, la vaccinazione antinfluenzale cui e' stato  sottoposto
il B., se pur non obbligatoria, e' stata oggetto  di  raccomandazione
da parte del Ministero della salute come emerge dalla circolare dello
stesso Ministero relativa al Programma  di  prevenzione  e  controllo
dell'influenza per la stagione 2010-2011 (in atti  quale  allegato  D
dell'appellato), laddove precisa che «in accordo  con  gli  obiettivi
della pianificazione sanitaria nazionale con gli obiettivi  specifici
del programma di immunizzazione contro l'influenza, tale vaccinazione
viene offerta attivamente e gratuitamente ai soggetti che per le loro
condizioni personali corrano un maggior rischio di andare incontro  a
complicanze nel  caso  contraggano  l'influenza».  Tale  campagna  di
vaccinazione viene definita «mezzo efficace e sicuro per prevenire la
malattia  e  le  sue  complicanze»  in  linea  con   le   indicazioni
dell'Organizzazione mondiale della sanita' per prevenire forme  gravi
e complicate di influenza e ridurre la mortalita' prematura in gruppi
ad aumentato rischio di malattia grave.  Ne'  puo'  essere  messo  in
dubbio che l'appellato rientrasse in tali  gruppi,  contrariamente  a
quanto sostenuto dall'Avvocatura dello Stato, dal  momento  che,  pur
non essendo di eta' pari o  superiore  a  65  anni,  era  affetto  da
broncopneumopatia   cronica   ostruttiva   -   come   risulta   dalla
certificazione del Pronto soccorso dell'Ospedale di Verbania  del  29
novembre 2010 in atti quale doc. 2 del fascicolo dell'appellato. 
    7. Questa corte e' altresi' consapevole che con la sentenza della
Corte costituzionale 16 aprile 2012, n. 107 richiamata dal  tribunale
- e con le precedenti 16 ottobre 2000, n. 423 e 26 febbraio 1998,  n.
27 - sia stato ritenuto il diritto  all'indennizzo  di  cui  all'art.
1, comma I cit. anche nelle ipotesi in cui la lesione alla salute sia
derivata  da  un  trattamento  vaccinale  non  obbligatorio,   bensi'
raccomandato dall'autorita' sanitaria pubblica per ragioni di  tutela
della salute pubblica, e precisamente dalla  vaccinazione  contro  il
morbillo, la parotite e la rosolia. 
    Cio' in quanto, in presenza di diffuse e  reiterate  campagne  di
comunicazione a favore  della  pratica  vaccinale,  resta  del  tutto
irrilevante o indifferente  che,  nel  raggiungimento  dell'interesse
obiettivo della piu' ampia immunizzazione dal rischio di contrarre la
malattia, l'effetto cooperativo della popolazione  sia  riconducibile
ad un obbligo o ad una persuasione, dal  momento  che  «e',  infatti,
naturale che  si  sviluppi  un  generale  clima  di  affidamento  nei
confronti di quanto raccomandato: cio' che rende  la  scelta  adesiva
dei  singoli,  al  di  la'  delle  loro  particolari   e   specifiche
motivazioni, di per se' obiettivamente votata alla salvaguardia anche
dell'interesse collettivo. 
    Corrispondentemente a questa sorta di  cooperazione  involontaria
nella   cura   di   un   interesse   obiettivamente   comune,   ossia
autenticamente  pubblico,  apparira'  naturale   reputare   che   tra
collettivita'  ed  individui  si  stabiliscano  vincoli  propriamente
solidali, nel senso (...) che, al verificarsi  di  eventi  avversi  e
complicanze di tipo permanente (...) debba essere, per l'appunto,  la
collettivita'  ad  accollarsi  l'onere  del  pregiudizio  individuale
piuttosto che non i singoli danneggiati a  sopportare  il  costo  del
beneficio collettivo» (Corte costituzionale n. 107/12 cit.). 
    8.  Diversamente  dal  primo  giudice,  questo  collegio  valuta,
tuttavia che, in presenza del dato letterale dell'art.  1,  comma  I,
legge  n.  210/1992,  non  possa  giustificarsi  una  interpretazione
costituzionalmente orientata che conduca  nel  caso  di  specie  alla
disapplicazione  della  normativa  in  esame,  avendo  la   decisione
invocata riguardato patologie diverse da quella ora in discussione  e
potendo operare solo entro gli stretti confini dell'oggetto specifico
individuato dal relativo dispositivo,  anche  perche'  nel  caso  del
vaccino influenzale, diversamente da  quello  cosiddetto  trivalente,
sono particolarmente accentuate  le  esigenze  di'  protezione  della
collettivita' contro la pandemia. 
    Cio' induce questa corte a proporre, invece, una nuova  questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  I,  legge  n.
210/1992  nella  parte  in   cui   non   prevede   che   il   diritto
all'indennizzo, istituito e  regolato  dalla  stessa  legge  ed  alle
condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti che abbiano  subito
lesioni di infermita', da  cui  siano  derivati  danni  irreversibili
all'integrita'  psico-fisica,   per   essere   stati   sottoposti   a
vaccinazione antinfluenzale, non obbligatoria, ma raccomandata. 
    La questione, invero,  appare  rilevante  per  le  considerazioni
sopra  esposte  -  sussistendo   ogni   altra   condizione   per   il
riconoscimento del richiesto indennizzo cosi' da essere decisiva  per
l'esito della  controversia  -  e  non  manifestamente  infondata  in
relazione al diritto-dovere di solidarieta' di cui all'art.  2  della
Costituzione, al principio di uguaglianza di  cui  all'art.  3  della
Costituzione e al diritto  alla  salute  di  cui  all'art.  32  della
Costituzione. 
    Rileva in proposito questa corte che, nella fattispecie in esame,
in difetto di una prestazione indennitaria,  il  singolo  danneggiato
sarebbe  costretto  a  sopportare  le  conseguenze  negative  di   un
trattamento sanitario effettuato non solo nel suo  interesse,  bensi'
anche  e  soprattutto  nell'intera  collettivita',  in  rapporto   al
carattere di pandemia del virus, come affermato nelle raccomandazioni
del Ministero piu' volte citate, carattere che incide  non  solo  sul
diritto alla salute, ma anche sui costi della sanita' pubblica. 
    Con l'ulteriore corollario di una differenziazione di trattamento
tra coloro che hanno subito una vaccinazione per obbligo di  legge  e
coloro  che  vi  si  sono  sottoposti   aderendo   all'appello   alla
collaborazione ad  un  programma  sanitario  pubblico,  riservando  a
questi ultimi un trattamento deteriore (arg. ex Corte  costituzionale
n. 27/98 e n. 423/00), e della lesione del diritto alla salute  della
fascia di popolazione piu' anziana e debole. 
    9. Della risoluzione del dubbio  sopra  prospettato  va,  dunque,
investito il giudice delle  leggi  secondo  le  regole  di  cui  agli
articoli 137 della Costituzione e legge n. 87/1953.